La Corte conferma che il diritto dell’Unione osta alla conservazione generalizzata e indifferenziata, per finalità di lotta ai reati gravi, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione riguardanti le comunicazioni elettroniche Un giudice nazionale non può limitare nel tempo gli effetti della declaratoria d’invalidità di una normativa nazionale che prevede tale conservazione Nel marzo 2015 G.D. è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di una donna in Irlanda. Nell’appello presentato contro la sua condanna dinanzi alla Corte d’appello d’Irlanda, l’interessato ha contestato, in particolare, al giudice di primo grado di avere erroneamente ammesso come elementi di prova i dati relativi al traffico e i dati relativi all’ubicazione afferenti a chiamate telefoniche. Per poter contestare l’ammissibilità di tali prove nel procedimento penale, G.D. ha intentato, in parallelo, un’azione civile presso l’Alta Corte d’Irlanda, diretta a far dichiarare l’invalidità di talune disposizioni della legge irlandese del 2011 che disciplina la conservazione di tali dati e l’accesso agli stessi, adducendo che detta legge violava i diritti conferitigli dal diritto dell’Unione. Con decisione del 6 dicembre 2018, l’Alta Corte ha accolto l’argomento di G.D. L’Irlanda ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi alla Corte suprema d’Irlanda, che è il giudice del rinvio nella presente causa. Con il suo rinvio pregiudiziale, la Corte suprema ha chiesto delucidazioni sui requisiti che il diritto dell’Unione impone in materia di conservazione di detti dati per finalità di lotta ai reati gravi e sulle garanzie necessarie in materia di accesso a questi stessi dati. Detto giudice si chiede, inoltre, quali siano la portata e l’effetto nel tempo di un’eventuale declaratoria d’incompatibilità che dovesse essere tenuto a pronunciare, posto che la legge irlandese del 2011 è stata adottata per recepire la direttiva 2006/24/CE 1, dichiarata invalida dalla Corte con la sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. 2 . Nella sua sentenza, la Corte, riunita in grande sezione, conferma, in primo luogo, la propria costante giurisprudenza 3 secondo la quale il diritto dell’Unione 4 osta a misure legislative che prevedano, a titolo preventivo, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione afferenti alle comunicazioni elettroniche, per finalità di lotta ai reati gravi.

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